Art. 5
Norme specifiche sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini e sulle azioni di follow-up in caso di non conformità a tali prescrizioni
In vigore dal 4 feb 2022
Norme specifiche sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini e sulle azioni di follow-up in caso di non conformità a tali prescrizioni
1. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini comprendono le ispezioni, di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, di bovini, ovini o caprini negli stabilimenti in cui sono detenuti, effettuate almeno secondo la frequenza minima di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/160.
2. Le ispezioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate:
a)
con i controlli ufficiali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
b)
con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure
c)
con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell’Unione.
3. Nel selezionare gli stabilimenti da ispezionare, l’autorità competente tiene conto, nella sua analisi del rischio, dei seguenti criteri, oltre a quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:
a)
il numero di animali presenti in uno stabilimento;
b)
le specie animali presenti e identificate in uno stabilimento;
c)
cambiamenti significativi occorsi negli ultimi cinque anni rispetto al numero o alle specie di animali presenti nello stabilimento; e
d)
qualsiasi altro criterio pertinente definito dal proprio Stato membro.
4. Quando è effettuata un’ispezione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ispeziona tutti i bovini, gli ovini e i caprini presenti in tale stabilimento.
5. In deroga al paragrafo 4, qualora il numero di animali da ispezionare nello stabilimento sia superiore a 20, l’autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali se il numero di animali ispezionati è sufficiente a rilevare il 5 % dei casi di non conformità con un livello di confidenza del 95 %.
6. Se un’ispezione di cui al paragrafo 1 è effettuata su un campione rappresentativo di animali in uno stabilimento conformemente al paragrafo 5 e tale ispezione conferma la non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, l’autorità competente ispeziona tutti gli altri bovini, ovini e caprini presenti nello stabilimento.
7. In deroga al paragrafo 6, l’autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali in tale stabilimento, accertandosi che il numero di animali ispezionati sia sufficiente per stimare un numero di casi di non conformità superiore al 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di confidenza del 95 %.
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