Art. 6

Azioni di follow-up in caso di non conformità durante il transito nell’Unione di determinati bovini

In vigore dal 4 feb 2022
Azioni di follow-up in caso di non conformità durante il transito nell’Unione di determinati bovini Quando partite di bovini conformi alle specifiche condizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione transitano nell’Unione a norma dell’articolo 176, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2124, l’autorità competente ordina la macellazione o l’abbattimento degli animali e il loro smaltimento come materiale di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, qualora siano riscontrati casi di non conformità durante il movimento tra il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione e il posto di controllo frontaliero attraverso il quale le partite escono dal territorio dell’Unione.
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Azioni di follow-up in caso di non conformità durante il transito nell’Unione di determinati bovini (Art. 6 Regolamento (UE) 2022/671) — Testo vigente | Portale Normativo