Art. 4
Norme specifiche sui controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri
In vigore dal 4 feb 2022
Norme specifiche sui controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri
Nell’esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri, il veterinario ufficiale:
a)
verifica, esaminando la documentazione relativa ai movimenti, che gli animali che entrano in un determinato stabilimento confinato provengano solo da un altro stabilimento confinato o siano sottoposti a quarantena conformemente all’allegato I, parte 9, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
b)
verifica che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem effettuati dal veterinario dello stabilimento confinato escludano qualsiasi sospetto di malattie elencate o emergenti;
c)
qualora si sospetti la presenza di malattie elencate o emergenti, verifica che l’operatore responsabile dello stabilimento confinato notifichi tale sospetto all’autorità competente e attenui i potenziali rischi di diffusione di tali malattie all’interno e all’esterno dello stabilimento confinato; e
d)
sottopone ad audit l’attività del veterinario dello stabilimento confinato nonché l’attuazione e i risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e in particolare verifica che il piano di sorveglianza delle malattie sia stato riesaminato e aggiornato almeno una volta all’anno conformemente a tali prescrizioni.
Storico versioni
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