Art. 3
Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti
In vigore dal 4 feb 2022
Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti
1. I veterinari ufficiali o, nel caso degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e nei gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, i veterinari ufficiali o i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici effettuano controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e a norma dello stesso, nei seguenti tipi di stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente:
a)
incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
b)
stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
c)
centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
d)
rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
e)
posti di controllo;
f)
stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
g)
stabilimenti riconosciuti di quarantena;
h)
stabilimenti confinati;
i)
stabilimenti riconosciuti di materiale germinale;
j)
stabilimenti di acquacoltura riconosciuti;
k)
gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti.
I controlli ufficiali di cui al primo comma verificano in particolare che gli operatori responsabili degli stabilimenti riconosciuti continuino a soddisfare le prescrizioni per il riconoscimento di tali stabilimenti.
2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le ispezioni di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che sono effettuate almeno secondo le frequenze minime, ove stabilite, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione (12).
3. Le ispezioni di cui al paragrafo 2 possono essere combinate:
a)
con i controlli ufficiali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
b)
con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure
c)
con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell’Unione.
Storico versioni
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