Art. 3

Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti

In vigore dal 4 feb 2022
Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti 1.   I veterinari ufficiali o, nel caso degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e nei gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, i veterinari ufficiali o i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici effettuano controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e a norma dello stesso, nei seguenti tipi di stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente: a) incubatoi e stabilimenti che detengono pollame; b) stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame; c) centri di raccolta di cani, gatti e furetti; d) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti; e) posti di controllo; f) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale; g) stabilimenti riconosciuti di quarantena; h) stabilimenti confinati; i) stabilimenti riconosciuti di materiale germinale; j) stabilimenti di acquacoltura riconosciuti; k) gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti. I controlli ufficiali di cui al primo comma verificano in particolare che gli operatori responsabili degli stabilimenti riconosciuti continuino a soddisfare le prescrizioni per il riconoscimento di tali stabilimenti. 2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le ispezioni di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che sono effettuate almeno secondo le frequenze minime, ove stabilite, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione (12). 3.   Le ispezioni di cui al paragrafo 2 possono essere combinate: a) con i controlli ufficiali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625; b) con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure c) con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell’Unione.
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Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti (Art. 3 Regolamento (UE) 2022/671) — Testo vigente | Portale Normativo