Art. 8

Elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

In vigore dal 21 dic 2021
Elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile 1.   La Commissione adotta l’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1153. L’elenco definitivo non attribuisce una graduatoria ai progetti che vi figurano. 2.   L’elenco definitivo rispecchia il progetto di elenco elaborato dal gruppo in conformità dell’, paragrafo 3, del presente regolamento. Se l’elenco definitivo differisce dal progetto di elenco, la Commissione deve ottenere il parere favorevole del gruppo prima di adottare l’elenco definitivo.
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Elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/342) — Testo vigente | Portale Normativo