Art. 6
Gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile
In vigore dal 21 dic 2021
Gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile
1. La Commissione istituisce un gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (il «gruppo»), che è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante di ciascuno Stato membro può essere accompagnato da altre parti interessate, quali l’autorità nazionale di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Il gruppo invita, secondo il caso, i promotori di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile e i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano a progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
4. Il gruppo può invitare alle sue riunioni, secondo il caso, le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi compresi i produttori, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell’ambiente. Il gruppo può organizzare sedute o consultazioni laddove pertinente ai fini dell’esecuzione dei suoi compiti.
5. Il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri di energia rinnovabile e monitora l’attuazione dei progetti che figurano nell’elenco definitivo.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Storico versioni
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