Art. 6

Gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

In vigore dal 21 dic 2021
Gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile 1.   La Commissione istituisce un gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (il «gruppo»), che è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. 2.   Il rappresentante di ciascuno Stato membro può essere accompagnato da altre parti interessate, quali l’autorità nazionale di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni. 3.   Il gruppo invita, secondo il caso, i promotori di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile e i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano a progetti transfrontalieri di energia rinnovabile. 4.   Il gruppo può invitare alle sue riunioni, secondo il caso, le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi compresi i produttori, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell’ambiente. Il gruppo può organizzare sedute o consultazioni laddove pertinente ai fini dell’esecuzione dei suoi compiti. 5.   Il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri di energia rinnovabile e monitora l’attuazione dei progetti che figurano nell’elenco definitivo. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.
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Gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (Art. 6 Regolamento (UE) 2022/342) — Testo vigente | Portale Normativo