Art. 9

Riesame dell’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

In vigore dal 21 dic 2021
Riesame dell’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile 1.   La Commissione riesamina l’elenco almeno ogni due anni. 2.   Fatta salva la valutazione di cui al paragrafo precedente, la Commissione ritira un progetto dall’elenco definitivo non appena accerta una delle fattispecie seguenti: a) la valutazione del progetto si è basata su informazioni errate che sono state un fattore determinante per la valutazione; oppure b) il progetto non è conforme al diritto dell’Unione. 3.   La Commissione può ritirare un progetto dall’elenco se: a) l’approvazione da parte di uno o di tutti gli Stati membri partecipanti è stata revocata; e/o b) il promotore informa il gruppo che il progetto è stato abbandonato; oppure c) il progetto non ha registrato progressi da quando è stato inserito nell’elenco; oppure d) il progetto è stato completato. 4.   Prima di ritirare un progetto dall’elenco, la Commissione consulta il gruppo e tiene debitamente conto delle informazioni ricevute dai suoi membri.
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Riesame dell’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (Art. 9 Regolamento (UE) 2022/342) — Testo vigente | Portale Normativo