Art. 10

Monitoraggio dell’attuazione dei progetti inclusi nell’elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

In vigore dal 21 dic 2021
Monitoraggio dell’attuazione dei progetti inclusi nell’elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile 1.   Il promotore del progetto incluso nell’elenco definitivo presenta alla Commissione, una volta all’anno, una relazione sullo stato di avanzamento con i pertinenti aggiornamenti delle specifiche e dell’attuazione del progetto e la Commissione presenta la relazione al gruppo. 2.   I promotori di progetti, se includono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nelle loro relazioni, indicano quali informazioni non devono essere rese pubbliche o presentate al gruppo in un modo che possa consentire l’identificazione del progetto cui le informazioni si riferiscono. In tal caso la Commissione fornisce al gruppo le informazioni sul monitoraggio dei progressi dei progetti in forma aggregata. 3.   Ai fini del monitoraggio a cura del gruppo, la relazione sullo stato di avanzamento presentata dal promotore comprende: a) una descrizione aggiornata del progetto e il suo stato; b) un calendario degli elementi seguenti, a seconda dei casi: fattibilità, progettazione, autorizzazione, costruzione, messa in servizio; c) qualsiasi informazione amministrativa, giuridica, finanziaria o di altro tipo diversa dalle informazioni fornite in precedenza. 4.   Sulla base delle informazioni sullo stato di avanzamento presentate dalla Commissione, il gruppo monitora l’attuazione dei progetti. 5.   Il gruppo può formulare raccomandazioni relative a un determinato progetto al fine di superare eventuali ritardi nell’attuazione. Esso può raccomandare anche le azioni da intraprendere in uno o più Stati membri.
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Monitoraggio dell’attuazione dei progetti inclusi nell’elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (Art. 10 Regolamento (UE) 2022/342) — Testo vigente | Portale Normativo