Art. 10

Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento

In vigore dal 10 dic 2021
Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:2284:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo