Art. 10
Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento
In vigore dal 10 dic 2021
Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento
Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
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