Art. 11

Disposizioni generali in materia di informativa

In vigore dal 10 dic 2021
Disposizioni generali in materia di informativa 1.   Quando pubblicano le informazioni di cui all’, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue: a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. 2.   Nel pubblicare le informazioni di cui all’ le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti: a) data e periodo di riferimento dell’informativa; b) valuta utilizzata per l’informativa; c) nome e, se del caso, LEI dell’ente che pubblica l’informativa; d) se del caso, il principio contabile; e) se del caso, l’ambito del consolidamento.
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