Art. 8
Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati
In vigore dal 10 dic 2021
Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati
1. Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:
a)
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
b)
i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti:
i)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
ii)
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
2. Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile.
3. Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti:
a)
data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
b)
valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
principio contabile;
d)
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante;
e)
ambito del consolidamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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