Art. 8 · Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati

Art. 8

Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati

In vigore dal 10 dic 2021
Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati 1.   Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti: a) nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; b) i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti: i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. 2.   Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile. 3.   Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti: a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) principio contabile; d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; e) ambito del consolidamento.
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