Art. 7

Compensazione da parte degli organismi pagatori

In vigore dal 7 dic 2021
Compensazione da parte degli organismi pagatori 1.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 la Commissione stabilisce il saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro nella sua dichiarazione mensile delle spese, diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti. Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. 2.   Gli importi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente. 3.   Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del FEASR recuperati presso i beneficiari nell’ambito del piano strategico della PAC dello Stato membro di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo. 4.   Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione finanziaria annuale possono essere riutilizzati nell’ambito del FEASR e sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti. 5.   Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.
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