Art. 6
Inosservanza della prima data possibile di pagamento
In vigore dal 7 dic 2021
Inosservanza della prima data possibile di pagamento
Per quanto concerne le spese del FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l’esecuzione del pagamento fissata dalla normativa dell’Unione, tale spesa è ritenuta ammissibile al finanziamento dell’Unione. Eventuali spese versate superiori a tale importo massimo sono inammissibili al finanziamento dell’Unione tranne in casi debitamente giustificati, in cui per determinati interventi o misure si verificano condizioni di gestione eccezionali o per cui gli Stati membri forniscono motivazioni giustificate. In tali casi, le spese versate superiori all’importo massimo sono ammissibili al finanziamento dell’Unione previa riduzione del 10 %.
La corrispondente riduzione è presa in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni
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