Art. 5

Inosservanza del termine ultimo di pagamento

In vigore dal 7 dic 2021
Inosservanza del termine ultimo di pagamento 1.   I pagamenti a un beneficiario eseguiti dopo l’ultima data possibile del pagamento possono essere ritenuti ammissibili nelle circostanze e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Se le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a norma dell’, paragrafo 2, o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell’ per gli interventi di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 pagate successivamente al termine stabilito dalla normativa dell’Unione sono pari al limite del 5 % o inferiori alle spese pagate prima dei termini per il FEAGA o il FEASR rispettivamente, non si applica alcuna riduzione dei pagamenti mensili o intermedi. Quando le spese del FEAGA o del FEASR pagate oltre i termini stabiliti dalla normativa dell’Unione superano il limite del 5 % per il FEAGA e il FEASR rispettivamente, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità: a) per le spese del FEAGA: i) le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %; ii) le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %; iii) le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %; iv) le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %; v) le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %; b) per le spese del FEASR: i) le spese effettuate tra il 1o luglio e il 15 ottobre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %; ii) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %; iii) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %. 3.   In deroga al paragrafo 2, si applicano le condizioni riportate di seguito: a) se per le spese per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti o le spese del FEASR il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato pienamente applicato ai pagamenti effettuati con riferimento all’anno civile N non oltre il 15 ottobre dell’anno N+1 per il FEAGA e non oltre il 31 dicembre dell’anno N+1 per il FEASR e il residuo del limite supera il 2 %, tale residuo è ridotto al 2 %; b) durante l’esercizio finanziario N+1, i pagamenti per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013, con riferimento all’anno civile N-1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l’importo totale degli interventi sotto forma di pagamenti diretti eseguiti entro l’esercizio finanziario N+1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all’adattamento di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116, non supera il massimale di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 per l’anno civile N, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, di tale regolamento; c) le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %. Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. 4.   Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per taluni interventi o misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli. Tuttavia il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b). 5.   Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116. 6.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e della procedura di conformità di cui all’articolo 55 di tale regolamento.
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