Art. 21
Uso dell’euro
In vigore dal 7 dic 2021
Uso dell’euro
1. Le cauzioni sono costituite in euro.
2. Se la cauzione viene accettata in uno Stato membro che non ha adottato l’euro, l’importo della cauzione in euro è convertito nella valuta nazionale applicabile a norma del capo V. L’impegno corrispondente alla cauzione e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.
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