Art. 19
Deroga all’obbligo di cauzione
In vigore dal 7 dic 2021
Deroga all’obbligo di cauzione
1. L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all’adempimento degli obblighi sia:
a)
un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell’autorità pubblica; oppure
b)
un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.
2. L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l’importo garantito sia inferiore a 500 EUR. In tal caso l’interessato si impegna per iscritto a pagare, in caso di inadempimento dell’obbligo corrispondente, un importo equivalente alla cauzione che avrebbe dovuto costituire.
Ai fini dell’applicazione del primo comma, il valore della cauzione comprende tutti i pertinenti obblighi connessi a una medesima operazione.
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