Art. 11

Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica dell’efficacia dell’attuazione

In vigore dal 7 dic 2021
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica dell’efficacia dell’attuazione 1.   Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 o i pagamenti intermedi di cui all’ di tale regolamento a norma dell’, paragrafo 2, di tale regolamento in seguito alla verifica dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, il tasso di sospensione corrisponde alla differenza fra il tasso di riduzione applicato a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e 50 punti percentuali, moltiplicato per 2. Il tasso di sospensione applicato deve essere superiore al 10 %. 2.   Le sospensioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatto salvi gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
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