Art. 10
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale
In vigore dal 7 dic 2021
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale
1. Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:
a)
l’1 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’, paragrafo 3, di tale regolamento, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 entro il 1o marzo;
b)
l’1,5 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, di tale regolamento entro il 1o aprile.
2. La sospensione viene revocata in seguito alla trasmissione di tutti i documenti pertinenti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:127:oj#art-10