Art. 10

Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale

In vigore dal 7 dic 2021
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale 1.   Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti: a) l’1 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’, paragrafo 3, di tale regolamento, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 entro il 1o marzo; b) l’1,5 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, di tale regolamento entro il 1o aprile. 2.   La sospensione viene revocata in seguito alla trasmissione di tutti i documenti pertinenti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
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Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale (Art. 10 Regolamento (UE) 2022/127) — Testo vigente | Portale Normativo