Art. 40
Abrogazione
In vigore dal 7 dic 2021
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Tuttavia:
a)
l’articolo 5 bis, l’, paragrafi 3 e 4, l’, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, e l’ di tale regolamento continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEASR in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, e per quanto concerne il FEAGA in riferimento ai programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
l’ di tale regolamento continua ad applicarsi ai recuperi in corso avviati a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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