Art. 40

Abrogazione

In vigore dal 7 dic 2021
Abrogazione Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia: a) l’articolo 5 bis, l’, paragrafi 3 e 4, l’, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, e l’ di tale regolamento continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEASR in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, e per quanto concerne il FEAGA in riferimento ai programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) l’ di tale regolamento continua ad applicarsi ai recuperi in corso avviati a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:127:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo