Art. 24
Prodotti interessati
In vigore dal 7 dic 2021
Prodotti interessati
Sono interessati dal tipo di intervento soltanto i prodotti per i quali l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori sono riconosciuti, a condizione che il valore dei prodotti interessati dal programma operativo rappresenti più del 50 % del valore di tutti i prodotti commercializzati da tale organizzazione nel settore interessato da tale programma operativo. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell’organizzazione di produttori o dai soci produttori di un’altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.
Storico versioni
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