Art. 26

Sostegno

In vigore dal 7 dic 2021
Sostegno 1.   Per il tipo di intervento «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione ai prodotti elencati nell’allegato V, la somma delle spese di trasporto e di condizionamento dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di cui all’ del presente regolamento, aggiunta all’importo del sostegno per i ritiri dal mercato, non supera il prezzo medio di mercato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» del prodotto in oggetto per i tre anni precedenti, se del caso anche in seguito alla trasformazione. 2.   Per il tipo di intervento «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 applicabile ai prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato V del presente regolamento, gli Stati membri fissano i massimali di sostegno, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione, del contributo nazionale, se del caso, e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, a un livello non superiore al 40 % dei prezzi medi di mercato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» per i cinque anni precedenti in caso di distribuzione gratuita e a un livello non superiore al 30 % dei prezzi medi di mercato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» per i cinque anni precedenti per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita. 3.   Se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha ricevuto da terzi un’indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto di un importo equivalente all’indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale. 4.   La quota di ritiri dal mercato, con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, di un dato prodotto di una data organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori effettuati in un dato anno è stabilita come segue: a) non supera il 10 % del volume medio di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori nel corso dei tre anni precedenti; b) e, per gli ortofrutticoli, in totale, la somma delle percentuali nell’arco di tre anni consecutivi non supera 15 sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l’anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti. In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale sono stati riconosciuti l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori. Tuttavia la percentuale di ritiri dal mercato non include i quantitativi di prodotti destinati alla distribuzione gratuita smaltiti secondo le modalità di cui all’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 o qualsiasi altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 5.   In relazione ai prodotti elencati nell’allegato V, il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati in tale allegato. In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni di beneficenza, agli enti caritativi o agli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, il contributo finanziario dell’Unione è limitato all’importo dovuto per i prodotti smaltiti a norma dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo, i cui costi di condizionamento sono quelli di cui all’ del presente regolamento.
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Sostegno (Art. 26 Regolamento (UE) 2022/126) — Testo vigente | Portale Normativo