Art. 24 · Prodotti interessati

Art. 24

Prodotti interessati

In vigore dal 7 dic 2021
Prodotti interessati Sono interessati dal tipo di intervento soltanto i prodotti per i quali l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori sono riconosciuti, a condizione che il valore dei prodotti interessati dal programma operativo rappresenti più del 50 % del valore di tutti i prodotti commercializzati da tale organizzazione nel settore interessato da tale programma operativo. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell’organizzazione di produttori o dai soci produttori di un’altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:126:oj#art-24