Art. 25

Spese di trasporto e requisiti di condizionamento per la distribuzione gratuita

In vigore dal 7 dic 2021
Spese di trasporto e requisiti di condizionamento per la distribuzione gratuita 1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri fissano le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato nell’ambito dei programmi operativi in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna per la distribuzione gratuita. Possono essere rimborsate solo le spese di trasporto fino a una distanza di 750 km. 2.   Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l’onere finanziario del trasporto. Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare: a) le denominazioni dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori; b) il quantitativo dei prodotti in questione; c) la presa in consegna da parte dei destinatari di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 e i mezzi di trasporto utilizzati; d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna. 3.   Il condizionamento dei prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita nell’ambito dei programmi operativi è conforme a quanto segue: a) gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato IV; il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare: i) le denominazioni dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori; ii) il quantitativo dei prodotti in questione; b) la presa in consegna da parte del destinatario di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, con indicazione delle modalità di presentazione.
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Spese di trasporto e requisiti di condizionamento per la distribuzione gratuita (Art. 25 Regolamento (UE) 2022/126) — Testo vigente | Portale Normativo