Art. 6
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 2 dic 2021
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L', punto 8), lettera d), punti i) e iii), punto 10), lettera a), punto ii), e punto 38), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
L', punto 19), lettera b), si applica a decorrere dall'8 giugno 2022.
L', punti 1) e 2), lettera b), punto 8), lettere a), b) ed e), e punti 18), 31), 35), 62), 68), lettera a), punti 69) e 73), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
L', punto 32), lettera a), punto ii), e punto 32), lettera c), e l', punto 5), si applicano a decorrere dall'8 dicembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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