Art. 4
Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013
In vigore dal 2 dic 2021
Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 22 bis
Accordi interprofessionali nella Riunione
1. A norma dell'articolo 349 del trattato, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a n), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, opera esclusivamente nella Riunione ed è considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno dei prodotti specificati, la Francia può, su richiesta di tale organizzazione, estendere ad altri operatori che non aderiscono a tale organizzazione interprofessionale regole dirette a sostenere il mantenimento e la diversificazione della produzione locale al fine di rafforzare la sicurezza alimentare nella Riunione, a condizione che tali regole si applichino unicamente agli operatori le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti che sono destinati al mercato locale. Fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del presente articolo se rappresenta almeno il 70 % del volume della produzione, del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione.
2. In deroga all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta operante esclusivamente nella Riunione siano estese a norma del paragrafo 1 del presente articolo e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti destinati al mercato locale, la Francia può decidere, dopo aver consultato le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma che operano su tale mercato locale, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.
3. La Francia informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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