Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014

In vigore dal 2 dic 2021
Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio»; 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.»; 3) all', il punto 3 è soppresso; 4) l' è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6.   Nel caso di prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell'Unione e che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi la cui normativa impone denominazioni di vendita diverse, gli Stati membri possono consentire che tali denominazioni di vendita accompagnino le denominazioni di vendita di cui all'allegato II. Le denominazioni di vendita aggiuntive possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute del consumatore o le esigenze di informazione del consumatore.»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti 1.   L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione contiene le seguenti indicazioni obbligatorie: a) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; e b) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, comprende la parola “contiene” seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 integrando il presente regolamento per precisare ulteriormente le norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.»; 6) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 appare sull'etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l'indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell', paragrafo 4, del presente regolamento. Qualora il nome di un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell'Unione.»; 7) l'articolo 9 è soppresso; 8) il capo III, che contiene gli articoli da 10 a 30, è soppresso. 9) l'articolo 33 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 7, all'articolo 6 bis, paragrafo 4, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 7, dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, dell'articolo 28, dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 10) all'allegato I, punto 1), lettera a), è aggiunto il punto seguente: «iv) bevande spiritose in quantità non superiore all'1 % del volume totale.»; 11) l'allegato II è così modificato: a) nella parte A, al punto 3), il primo trattino è sostituito dal seguente: «- con eventuale aggiunta di alcole; e» b) la parte B è così modificata: i) al punto 8), il primo trattino è sostituito dal seguente: «- ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco o entrambi,»; ii) è aggiunto il e punto seguente: «14) Wino ziołowe Bevanda aromatizzata a base di vino: a) prodotta con vino e nella quale i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno l'85 % del volume totale, b) aromatizzata esclusivamente con preparazioni aromatiche ottenute da erbe o spezie o entrambe, c) senza coloranti aggiunti, d) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 %.»
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