Art. 5
Disposizioni transitorie
In vigore dal 2 dic 2021
Disposizioni transitorie
1. Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di protezione, alle domande di approvazione di modifica e alle richieste di cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 7 dicembre 2021 e alle domande di registrazione, e alle richieste di cancellazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima del 7 dicembre 2021.
2. Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare di denominazioni d'origine protette o di indicazioni geografiche protette o specialità tradizionali garantite ricevute dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022.
3. Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di protezione, alle domande di approvazione di modifica e alle richieste di cancellazione delle denominazioni dei vini aromatizzati quali indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 prima del 7 dicembre 2021. Tuttavia, la decisione relativa alla registrazione è adottata conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale modificato dall', punto 18), del presente regolamento.
4. Gli articoli da 29 a 38 e da 55 a 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto di cui ai summenzionati articoli.
5. Gli articoli da 58 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto di cui ai summenzionati articoli.
6. Entro il 15 settembre 2022 le organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo o le loro associazioni con un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre il 31 dicembre 2022, presentano a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo:
a)
sia modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) 2021/2115; o
b)
sia sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115; o
c)
continui a funzionare fino alla sua scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
Se tali organizzazioni di produttori riconosciute o loro associazioni non presentano tale domanda entro il 15 settembre 2022, i loro programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 31 dicembre 2022.
7. I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda:
a)
le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;
b)
le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.
8. Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ed etichettati prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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