Art. 145

Aiuti di Stato

In vigore dal 2 dic 2021
Aiuti di Stato 1.   Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli TFUE. 2.   Gli TFUE non si applicano al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’ del presente regolamento, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ TFUE.
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Aiuti di Stato (Art. 145 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo