Art. 147

Aiuti nazionali transitori

In vigore dal 2 dic 2021
Aiuti nazionali transitori 1.   Gli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2022 a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori. 2.   Le condizioni per la concessione di aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualora le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori di cui al primo comma riguardino un periodo di riferimento, gli Stati membri possono decidere di prorogare il periodo di riferimento al più tardi all’anno 2018. 3.   L’importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi per settore è limitato alle seguenti percentuali del livello dei pagamenti in ciascuna delle dotazioni finanziarie specifiche per settore autorizzate dalla Commissione nel 2013 a norma dell’, paragrafo 7, o dell’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (53): — 50 % nel 2023, — 45 % nel 2024, — 40 % nel 2025, — 35 % nel 2026, — 30 % nel 2027. Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all’allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.
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Aiuti nazionali transitori (Art. 147 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo