Art. 148
Misure necessarie per risolvere problemi specifici
In vigore dal 2 dic 2021
Misure necessarie per risolvere problemi specifici
1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità del piano strategico della PAC in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un’adeguata proposta legislativa.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.
Storico versioni
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