Art. 143

Disposizioni generali

In vigore dal 2 dic 2021
Disposizioni generali 1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie a consentirle di procedere al monitoraggio e alla valutazione della PAC di cui all’. 2.   I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d’informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per tali indicatori non sono disponibili o non sono completi, le lacune sono affrontate nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (51), tramite la rete d’informazione contabile agricola istituita dal regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (52), o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l’Agenzia europea dell’ambiente. 3.   I dati provenienti da registri amministrativi, come il sistema integrato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’ del suddetto regolamento, i registri degli animali e gli schedari vitivinicoli, sono utilizzati anche per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell’esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, nonché sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Disposizioni generali (Art. 143 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo