Art. 3

Criteri qualitativi

In vigore dal 13 ago 2021
Criteri qualitativi Si ritiene che i membri del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce se uno o più dei criteri qualitativi seguenti sono soddisfatti: a) il membro del personale appartiene all’organo di gestione nella sua funzione di gestione; b) il membro del personale appartiene all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione; c) il membro del personale appartiene all’alta dirigenza; d) nelle imprese di investimento con un bilancio totale pari o superiore a 100 milioni di EUR, il membro del personale ha responsabilità manageriale di unità operative che prestano almeno uno dei servizi soggetti ad autorizzazione di cui ai punti da 2 a 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); e) il membro del personale ha responsabilità manageriali per le attività di una funzione di controllo; f) il membro del personale ha responsabilità manageriali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; g) il membro del personale è responsabile della gestione di un rischio sostanziale di cui all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 in seno all’impresa di investimento o è membro con diritto di voto di un comitato responsabile della gestione di un rischio sostanziale cui è esposta l’impresa di investimento; h) in un’impresa di investimento autorizzata a fornire almeno uno dei servizi elencati ai punti da 2 a 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, il membro del personale è responsabile della gestione di una delle seguenti attività: i) l’analisi economica; ii) le tecnologie dell’informazione; iii) la sicurezza delle informazioni; iv) accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti come indicato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (8); i) il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri in relazione alle decisioni di approvare o vietare l’introduzione di nuovi prodotti: i) il membro del personale ha il potere di adottare tali decisioni; ii) il membro del personale è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni.
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Criteri qualitativi (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2154) — Testo vigente | Portale Normativo