Art. 4

Criteri quantitativi

In vigore dal 13 ago 2021
Criteri quantitativi 1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si ritiene che un membro del personale abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’impresa di investimento o su quello delle attività che essa gestisce quando è soddisfatto uno dei seguenti criteri quantitativi: a) il membro del personale ha ricevuto una remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio; b) qualora l’impresa di investimento abbia più di 1 000 membri del personale, il membro del personale rientra nello 0,3 %, arrotondato all’intero superiore più vicino, del personale cui, all’interno dell’impresa di investimento, è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio; c) nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, al membro del personale è stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a quella più bassa corrisposta in tale esercizio a un membro del personale che soddisfa uno o più dei criteri di cui all’, lettere a), c), d), h) o i). 2.   I criteri di cui al paragrafo 1 non si applicano se l’impresa di investimento stabilisce che il membro del personale, o la categoria di personale a cui il membro del personale appartiene, non ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. 3.   La condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è valutata sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di risultato pertinenti utilizzati dall’impresa di investimento per l’identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi a norma dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034, e sulla base dei doveri e dei poteri del membro del personale o della categoria di personale e del loro impatto sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce rispetto all’impatto delle attività professionali dei membri del personale individuati in base all’ del presente regolamento. 4.   L’applicazione del paragrafo 2 da parte di un’impresa di investimento nei confronti di un membro del personale di cui al paragrafo 1, lettera b), o di un membro del personale cui sia stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a 750 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente, è soggetta alla previa approvazione da parte dell’autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale di tale impresa di investimento. L’autorità competente concede la sua approvazione preliminare solo se l’impresa di investimento può dimostrare che la condizione di cui al paragrafo 2 è soddisfatta, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3. 5.   Se al membro del personale è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel corso dell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, l’autorità competente dà la sua previa approvazione a norma del paragrafo 4 soltanto in circostanze eccezionali. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’autorità competente informa l’ABE prima di dare la propria approvazione per quanto riguarda tale membro del personale. L’esistenza di circostanze eccezionali è dimostrata dall’impresa di investimento e valutata dall’autorità competente. Per circostanze eccezionali si intendono situazioni insolite, molto infrequenti o che esulano ampiamente dal quadro abituale. Le circostanze eccezionali riguardano il membro del personale in questione.
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Criteri quantitativi (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/2154) — Testo vigente | Portale Normativo