Art. 2
Applicazione dei criteri
In vigore dal 13 ago 2021
Applicazione dei criteri
1. Qualora il presente regolamento sia applicato su base individuale conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, il rispetto dei criteri di cui agli del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio individuale dell’impresa di investimento.
2. Qualora il presente regolamento sia applicato su base consolidata conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, il rispetto dei criteri di cui agli del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio dell’impresa di investimento su base consolidata.
3. Qualora l’, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base individuale, è presa in considerazione la remunerazione attribuita dall’impresa di investimento.
4. Qualora l’, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base consolidata, l’impresa di investimento consolidante prende in considerazione la remunerazione attribuita da qualsiasi entità che rientra nell’ambito del consolidamento.
5. L’, paragrafo 1, lettera b), si applica solo su base individuale.
6. L’, paragrafo 1, lettera c), si applica su base individuale e consolidata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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