Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 ago 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «responsabilità manageriale»: situazione in cui un membro del personale è a capo di un’unità operativa o di una funzione di controllo e risponde direttamente all’organo di gestione nel suo complesso o a un suo membro, o all’alta dirigenza; 2) «funzione di controllo»: funzione indipendente dall’unità operativa che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’impresa di investimento, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende, senza limitarvisi, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno; 3) «unità operativa»: unità operativa quale definita all’articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2154) — Testo vigente | Portale Normativo