Art. 7

Formazione del personale

In vigore dal 2 ago 2021
Formazione del personale 1.   Il personale riceve formazione iniziale e continua pertinente per il proprio ruolo, sulla base di procedure e conformemente a un programma scritto di formazione. 2.   Le persone di cui all', paragrafo 2, conservano una registrazione di tutte le attività di formazione e ne valutano e documentano periodicamente l'efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1280:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Formazione del personale (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/1280) — Testo vigente | Portale Normativo