Art. 7
Formazione del personale
In vigore dal 2 ago 2021
Formazione del personale
1. Il personale riceve formazione iniziale e continua pertinente per il proprio ruolo, sulla base di procedure e conformemente a un programma scritto di formazione.
2. Le persone di cui all', paragrafo 2, conservano una registrazione di tutte le attività di formazione e ne valutano e documentano periodicamente l'efficacia.
Storico versioni
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