Art. 5
Persone responsabili del sistema di qualità
In vigore dal 2 ago 2021
Persone responsabili del sistema di qualità
1. Le persone di cui all', paragrafo 2, designano una persona fisica come persona responsabile del sistema di qualità in ogni sede in cui sono svolte le attività di distribuzione.
2. Le persone responsabili del sistema di qualità hanno un'autorità e una responsabilità definite per garantire l'attuazione e il mantenimento di un sistema di qualità e sono personalmente responsabili dell'adempimento dei propri obblighi.
3. Le persone responsabili del sistema di qualità possono delegare i propri compiti ma non le proprie responsabilità.
Storico versioni
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