Art. 4

Requisiti relativi al sistema di qualità

In vigore dal 2 ago 2021
Requisiti relativi al sistema di qualità 1.   Il sistema di qualità definisce le responsabilità, i processi e i principi di gestione dei rischi attinenti alla qualità. 2.   Tale sistema assicura che siano rispettati gli obblighi seguenti: a) l'approvvigionamento, l'importazione, la detenzione, la fornitura, il trasporto o l'esportazione di sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari sono conformi ai requisiti in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari di cui al presente regolamento; b) le responsabilità di gestione sono chiaramente definite; c) le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari sono consegnate alle giuste condizioni, ai destinatari corretti ed entro un periodo di tempo adeguato; d) le registrazioni sono effettuate contemporaneamente alle operazioni; e) le deviazioni sono documentate ed esaminate; f) sono intraprese adeguate azioni correttive e preventive in linea con i principi di gestione dei rischi attinenti alla qualità; g) sono valutati i cambiamenti che possono incidere sulla conservazione e sulla distribuzione delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari.
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Requisiti relativi al sistema di qualità (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/1280) — Testo vigente | Portale Normativo