Art. 12

Procedure

In vigore dal 2 ago 2021
Procedure 1.   Le procedure descrivono le attività di distribuzione che incidono sulla qualità delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari. Tali attività includono: a) il ricevimento e la verifica delle consegne; b) la conservazione; c) la pulizia e la manutenzione dei locali, compresa la lotta contro gli animali infestanti; d) la registrazione delle condizioni di conservazione; e) la sicurezza delle scorte in loco e delle partite in transito; f) il ritiro dalle scorte destinate alla vendita; g) la gestione delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari restituite; h) i piani di richiamo. 2.   Le procedure sono approvate, firmate e datate dalla persona pertinente responsabile del sistema di qualità. 3.   Sono impiegate procedure valide e approvate. I documenti sono chiari e adeguatamente dettagliati. Sono indicati il titolo, la natura e lo scopo dei documenti. I documenti sono regolarmente riesaminati e aggiornati. Alle procedure è applicato un controllo della versione. Esiste un sistema per impedire l'uso involontario della versione precedente dopo la revisione di un documento. Le procedure superate o obsolete sono rimosse dalle stazioni di lavoro e archiviate.
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Procedure (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/1280) — Testo vigente | Portale Normativo