Art. 12
Procedure
In vigore dal 2 ago 2021
Procedure
1. Le procedure descrivono le attività di distribuzione che incidono sulla qualità delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari. Tali attività includono:
a)
il ricevimento e la verifica delle consegne;
b)
la conservazione;
c)
la pulizia e la manutenzione dei locali, compresa la lotta contro gli animali infestanti;
d)
la registrazione delle condizioni di conservazione;
e)
la sicurezza delle scorte in loco e delle partite in transito;
f)
il ritiro dalle scorte destinate alla vendita;
g)
la gestione delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari restituite;
h)
i piani di richiamo.
2. Le procedure sono approvate, firmate e datate dalla persona pertinente responsabile del sistema di qualità.
3. Sono impiegate procedure valide e approvate. I documenti sono chiari e adeguatamente dettagliati. Sono indicati il titolo, la natura e lo scopo dei documenti. I documenti sono regolarmente riesaminati e aggiornati. Alle procedure è applicato un controllo della versione. Esiste un sistema per impedire l'uso involontario della versione precedente dopo la revisione di un documento. Le procedure superate o obsolete sono rimosse dalle stazioni di lavoro e archiviate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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