Art. 13
Controllo della temperatura e dell’ambiente
In vigore dal 29 lug 2021
Controllo della temperatura
e
dell’ambiente
1. Sono predisposte apparecchiature e procedure adeguate per controllare l’ambiente in cui sono conservati i medicinali veterinari. I fattori ambientali da prendere in considerazione includono temperatura, luce, umidità e pulizia dei locali.
2. Una mappatura iniziale della temperatura in condizioni rappresentative è effettuata nell’area di immagazzinaggio prima dell’uso. Le apparecchiature di monitoraggio della temperatura sono ubicate in base ai risultati della mappatura in modo da garantire che i dispositivi di monitoraggio siano posizionati nelle aree in cui si registrano le oscillazioni maggiori. La mappatura è ripetuta in base ai risultati di una valutazione del rischio oppure ogniqualvolta vengano apportate modifiche significative all’impianto o alle apparecchiature di controllo della temperatura. Per piccoli locali di pochi metri quadrati che sono a temperatura ambiente è effettuata una valutazione dei rischi potenziali (ad esempio, apparecchi di riscaldamento), posizionando di conseguenza i dispositivi di monitoraggio della temperatura.
Storico versioni
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