Art. 7

Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati

In vigore dal 15 lug 2021
Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, il primo paragrafo non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848.
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