Art. 9
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino
In vigore dal 15 lug 2021
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino
Ai fini dell’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (16) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
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