Art. 8
Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito
In vigore dal 15 lug 2021
Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
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