Art. 5

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

In vigore dal 15 lug 2021
Prodotti per la pulizia e la disinfezione 1.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. 2.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. 3.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. 4.   In attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1165:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo