Art. 4

Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici

In vigore dal 15 lug 2021
Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
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