Art. 8

Elenco dei prodotti ad alto rischio

In vigore dal 13 lug 2021
Elenco dei prodotti ad alto rischio Le autorità di controllo e gli organismi di controllo operanti in relazione a paesi terzi applicano le misure di cui all’, paragrafo 8, secondo comma, all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 6, del presente regolamento in relazione ai prodotti ad alto rischio provenienti dai paesi terzi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l’integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione.
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