Art. 6

Controlli di tracciabilità

In vigore dal 13 lug 2021
Controlli di tracciabilità La Commissione può eseguire controlli di tracciabilità su prodotti o partite che rientrano nell’ambito di applicazione del riconoscimento di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Per rintracciare gli ingredienti o le fasi di produzione di un prodotto biologico, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità competenti o alle autorità di controllo o agli organismi di controllo coinvolti nel controllo dei prodotti che rientrano nella loro supervisione. La Commissione può effettuare controlli di tracciabilità sulla base della valutazione annuale dei rischi da essa effettuata, dei reclami pervenuti alla Commissione o agli Stati membri, o in modo casuale. La Commissione esegue i controlli di tracciabilità secondo un calendario da essa definito, che viene comunicato in tempo utile alle autorità competenti, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo interessati.
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